[1]' nella domanda internazionale
[2]1-a) L'ufficio ricevente accerta che la domanda internazionale:
- i)sia firmata conformemente al regolamento d'esecuzione;
- ii)contenga i dati prescritti relativi al depositante;
- iii)contenga un titolo;
- iv)contenga un estratto;
- v)soddisfi, nella misura prevista dal regolamento d'esecuzione, i requisiti formali prescritti.
- b)Se l'ufficio ricevente constata che una di queste prescrizioni non e' soddisfatta invita il depositante a correggere la domanda internazionale nel termine prescritto; se il depositante non ottempera, questa domanda e' considerata come ritirata e l'ufficio ricevente lo dichiara.
- 2)Se la domanda internazionale fa riferimento a disegni che non sono acclusi alla domanda, l'ufficio ricevente ne avverte il depositante, il quale puo' consegnare questi disegni nel termine prescritto; la data del deposito internazionale e' allora quella del giorno in cui detti disegni pervengono all'ufficio ricevente. In caso contrario, qualsiasi riferimento a tali disegni e' considerato come inesistente. 3-a) Se l'ufficio ricevente constata che le tasse prescritte dall'articolo 3.4-iv) non sono state versate nel termine prescritto o che la tassa prescritta dall'articolo 4.2) non e' stata versata per alcuno degli Stati designati, la domanda internazionale e' considerata come ritirata e l'ufficio ricevente lo dichiara.
- b)Se l'ufficio ricevente constata che la tassa prescritta dall'articolo 4.2) e' stata versata nel termine prescritto per uno o per alcuni Stati designati (ma non per tutti), la designazione di quelli fra i detti Stati per i quali la tassa non e' stata versata nel termine prescritto e' considerata come ritirata e l'ufficio ricevente lo dichiara.
- 4)Se, dopo aver riconosciuto alla domanda internazionale una data di deposito internazionale, l'ufficio ricevente constata, entro il termine prescritto, che una qualsiasi delle condizioni elencate nei punti da i) a iii) dell'articolo 11.1) non era soddisfatta a tale data, questa domanda e' considerata come ritirata e l'ufficio lo dichiara.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
