internazionale

  • 1)Le domande di protezione delle invenzioni in ogni Stato contraente possono essere depositate come domande internazionale ai sensi del presente trattato.
  • 2)Una domanda internazionale deve contenere, conformemente al presente trattato e al regolamento d'esecuzione, una richiesta, una descrizione, una o piu' rivendicazioni, uno o piu' disegni (ove siano richiesti) e un estratto.
  • 3)L'estratto serve esclusivamente a fini d'informazione tecnica; esso non puo' venir preso in considerazione per altri scopi, in particolare per valutare l'estensione della protezione richiesta.
  • 4)La domanda internazionale:
  • i)deve essere redatta in una delle lingue prescritte;
  • ii)deve rispondere ai requisiti formali prescritti;
  • iii)deve soddisfare alla prescritta esigenza di unita' dell'invenzione;
  • iv)e' assoggettata al versamento delle tasse prescritti.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~trattato-art3 · fonte su Normattiva