internazionale
- 1)Le domande di protezione delle invenzioni in ogni Stato contraente possono essere depositate come domande internazionale ai sensi del presente trattato.
- 2)Una domanda internazionale deve contenere, conformemente al presente trattato e al regolamento d'esecuzione, una richiesta, una descrizione, una o piu' rivendicazioni, uno o piu' disegni (ove siano richiesti) e un estratto.
- 3)L'estratto serve esclusivamente a fini d'informazione tecnica; esso non puo' venir preso in considerazione per altri scopi, in particolare per valutare l'estensione della protezione richiesta.
- 4)La domanda internazionale:
- i)deve essere redatta in una delle lingue prescritte;
- ii)deve rispondere ai requisiti formali prescritti;
- iii)deve soddisfare alla prescritta esigenza di unita' dell'invenzione;
- iv)e' assoggettata al versamento delle tasse prescritti.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
