delle rivendicazioni presso l'Ufficio internazionale

  • 1)Il depositante, ricevuto il rapporto di ricerca internazionale, ha il diritto di modificare una volta le rivendicazioni della domanda internazionale depositando le modificazioni presso l'Ufficio internazionale nel termine prescritto. Egli puo' allegarvi una breve dichiarazione, in conformita' al regolamento d'esecuzione, che spieghi le modificazioni e che precisi gli effetti che queste ultime possono avere sulla descrizione e sui disegni.
  • 2)Le modificazioni non devono andare al di la' dell'esposizione dell'invenzione contenuta nella domanda internazionale cosi' come depositata.
  • 3)L'inosservanza delle disposizioni del paragrafo 2) non ha conseguenze negli Stati designati la cui legislazione nazionale consente che le modificazioni vadano al di la' dell'esposizione dell'invenzione.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~trattato-art19 · fonte su Normattiva