delle rivendicazioni, della descrizione e dei disegni presso gli uffici eletti

  • 1)Il depositante deve avere la possibilita' di modificare le rivendicazioni, la descrizione e i disegni, entro il termine prescritto, presso ogni ufficio eletto. Nessun ufficio eletto puo' rilasciare un brevetto o rifiutarne il rilascio prima della scadenza di questo termine, salvo accordo esplicito del depositante.
  • 2)Le modificazioni non devono andare al di la' dell'esposizione dell'invenzione contenuta nella domanda internazionale cosi' come depositata, a meno che la legislazione nazionale dello Stato non lo consenta esplicitamente.
  • 3)Le modificazioni devono essere conformi alla legislazione nazionale dello Stato eletto per tutto cio' che non e' stabilito dal presente trattato o dal regolamento d'esecuzione.
  • 4)Se l'ufficio eletto esige una traduzione della domanda internazionale, le modificazioni devono essere fatte nella lingua della traduzione.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~trattato-art41 · fonte su Normattiva