in seno all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale

  • 1)La procedura in seno all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale e' stabilita dal presente trattato, dal regolamento d'esecuzione e dall'accordo che l'Ufficio internazionale conclude, conformemente al presente trattato e al regolamento d'esecuzione, con detta amministrazione. 2-a) Se l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale stima:
  • i)che la domanda internazionale concerne un oggetto per il quale essa non e' tenuta, secondo il regolamento d'esecuzione, a eseguire una ricerca, e decide in tal caso di non procedere alla ricerca, o
  • ii)che la descrizione, le rivendicazioni o i disegni non rispondono alle condizioni prescritte, in misura tale da consentire una ricerca significativa, essa lo dichiara e notifica al depositante all'Ufficio internazionale che non verra' redatto alcun rapporto di ricerca.
  • b)Se una delle situazioni menzionate nel comma a) esiste soltanto nei riguardi di talune rivendicazioni, il rapporto di ricerca internazionale ne fa stato e, per quanto concerne le altre rivendicazioni, viene redatto conformemente all'articolo 18. 3-a) Se l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale stima che la domanda internazionale non soddisfa all'esigenza di unita' dell'invenzione cosi' come definita nel regolamento d'esecuzione, essa invita il depositante a pagare delle tasse addizionali. L'Amministrazione incaricata della ricerca internazionale redige il rapporto di ricerca internazionale per le parti della domanda internazionale che concernono l'invenzione menzionata in primo luogo nelle rivendicazioni ("invenzione principale") e, se le tasse addizionali richieste sono state versate nel termine prescritto, per le parti della domanda internazionale che concernono le invenzioni per le quali dette tasse sono state versate.
  • b)La legislazione nazionale di ogni Stato designato puo' prescrivere che, quando l'ufficio nazionale di questo Stato stima giustificato l'invito, menzionato nel comma a), dell'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, e quando il depositante non ha versato tutte le tasse addizionali, le parti della domanda internazionale che non hanno formato oggetto di una ricerca sono considerate come ritirate per quanto concerne gli effetti in questo Stato, a meno che il depositante versi una tassa particolare all'ufficio nazionale di detto Stato.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~trattato-art17 · fonte su Normattiva