dell'esame nazionale e delle altre procedure

  • 1)Se l'elezione di uno Stato contraente e' effettuata prima della scadenza del diciannovesimo mese a decorrere dalla data di priorita', l'articolo 23 non e' applicabile a questo Stato e il suo ufficio nazionale, o ogni ufficio che agisca per questo Stato, non esegue l'esame e non da' inizio ad alcun'altra procedura relativa alla domanda internazionale, fatto salvo il paragrafo 2), prima della scadenza del termine applicabile secondo l'articolo 39.
  • 2)Nonostante le disposizioni del paragrafo 1), ogni ufficio eletto puo', in qualsiasi momento, a richiesta esplicita del depositante, eseguire l'esame e dar inizio a qualsiasi altra procedura relativa alla domanda internazionale.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~trattato-art40 · fonte su Normattiva