dell'esame nazionale e delle altre procedure
- 1)Se l'elezione di uno Stato contraente e' effettuata prima della scadenza del diciannovesimo mese a decorrere dalla data di priorita', l'articolo 23 non e' applicabile a questo Stato e il suo ufficio nazionale, o ogni ufficio che agisca per questo Stato, non esegue l'esame e non da' inizio ad alcun'altra procedura relativa alla domanda internazionale, fatto salvo il paragrafo 2), prima della scadenza del termine applicabile secondo l'articolo 39.
- 2)Nonostante le disposizioni del paragrafo 1), ogni ufficio eletto puo', in qualsiasi momento, a richiesta esplicita del depositante, eseguire l'esame e dar inizio a qualsiasi altra procedura relativa alla domanda internazionale.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
