dell'Unione

  • 1)a) L'Unione particolare ha un'Assemblea composta dei Paesi dell'Unione particolare.
  • b)Il Governo di ogni Paese dell'Unione particolare e' rappresentato da un delegato, che puo' essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.
  • c)Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha designata.
  • 2)a) Riservate le disposizioni dell'articolo 3, l'Assemblea:
  • i)tratta le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione particolare e l'applicazione del presente accordo;
  • ii)impartisce all'Ufficio internazionale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione;
  • iii)esamina e approva le relazioni e le attivita' del Direttore generale dell'Organizzazione (denominato in seguito: "Direttore generale") relative all'Unione particolare e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni che sono di competenza dell'Unione particolare;
  • iv)stabilisce il programma, adotta il bilancio triennale dell'Unione particolare e ne approva i conti di chiusura;
  • v)adotta il regolamento finanziario dell'Unione particolare;
  • vi)decide che vengano stabiliti testi ufficiali della classificazione internazionale in lingue diverse dall'inglese e dal francese;
  • vii)istituisce, oltre il Comitato di esperti indicato nell'articolo 3, gli altri comitati di esperti e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli scopi dell'Unione particolare;
  • viii)decide quali Paesi non membri dell'Unione particolare, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi alle riunioni come osservatori;
  • ix)adotta le modificazioni da apportare agli articoli da 5 a 8;
  • x)intraprende qualsiasi altra azione intesa al conseguimento degli scopi dell'Unione particolare;
  • xi)svolge qualsiasi altro compito che il presente accordo comporta.
  • b)L'Assemblea statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dalla Organizzazione, dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.
  • 3)a) Ciascun membro dell'Assemblea dispone di un voto.
  • b)La meta' dei Paesi membri dell'Assemblea costituisce il quorum.
  • c)Nonostante le disposizioni del comma b), qualora il numero dei Paesi rappresentati in una sessione risulti inferiore alla meta', ma uguale o superiore a un terzo dei Paesi membri dell'Assemblea, questa puo' deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell'Assemblea, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni che seguono. L'Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai Paesi membri dell'Assemblea che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero dei Paesi che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei Paesi mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette risoluzioni divengono esecutorie, purche' nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria.
  • d)Riservate le disposizioni dell'articolo 8.2), l'Assemblea decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
  • e)L'astensione non e' considerata voto.
  • f)Un delegato puo' rappresentare un solo Paese, e votare soltanto a nome di esse.
  • 4)a) L'Assemblea si riunisce una volta ogni tre anni in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l'Assemblea generale dell'Organizzazione.
  • b)L'Assemblea e' convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale a richiesta di un quarto dei Paesi membri dell'Assemblea.
  • c)L'ordine del giorno di ogni sessione e' predisposto dal Direttore generale.
  • 5)L'Assemblea adotta il suo regolamento interno.

Testo vigente dal 19 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;348~accordo-art5 · fonte su Normattiva