' secondo le quali gli Stati possono divenire parti del trattato

  • 1)Qualsiasi Stato membro dell'Unione internazionale per la protezione della proprieta' industriale puo' entrare a far parte del presente trattato:
  • i)con la sua firma, seguita dal deposito di uno strumento di ratifica, oppure,
  • ii)con il deposito di uno strumento di adesione.
  • 2)Gli strumenti di ratifica o di adesione vanno depositati presso il Direttore generale.
  • 3)Sono applicabili al presente trattato le disposizioni dell'articolo 24 dell'Atto di Stoccolma della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale.
  • 4)Il paragrafo 3) non potra' in alcun caso essere interpretato come implicante il riconoscimento o l'accettazione tacita da parte di un qualunque Stato contraente della situazione di fatto di qualsiasi territorio al quale il presente trattato e' reso applicabile da un altro Stato contraente in virtu' del detto paragrafo.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~trattato-art62 · fonte su Normattiva