1. a) Ciascuno dei Paesi dell'Unione puo' ratificare il presente Atto, se lo ha firmato, oppure aderirvi. Gli strumenti di ratifica o d'adesione vanno depositati presso il Direttore generale.

  • b)Ciascun Paese dell'Unione puo' dichiarare nello strumento di ratifica o di adesione che la sua ratifica o adesione non e' applicabile:
  • i)agli articoli 1 a 21 e al Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo, o
  • ii)agli articoli 22 a 26.
  • c)Qualora un Paese dell'Unione abbia gia' accettato separatamente il Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo, conformemente all'articolo 5 di detto Protocollo, la sua dichiarazione sul punto i) del numero precedente si riferira' soltanto agli articoli 1 a 20.
  • d)Ciascun Paese dell'Unione che, in conformita' ai commi b) e c), abbia escluso dagli effetti della ratifica o dell'adesione uno dei due gruppi di disposizioni contemplati nei detti commi puo' nondimeno dichiarare, in qualsiasi momento, che estende gli effetti della sua ratifica o della sua adesione al gruppo cosi' escluso. Tale dichiarazione va depositata presso il Direttore generale. 2. a) Riservate le disposizioni dell'articolo 5 del Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo, gli articoli 1 a 21 e il detto Protocollo entrano in vigore, nei riguardi dei cinque primi Paesi che hanno depositato strumenti di ratifica o d'adesione senza fare la dichiarazione permessa dall'alinea 1 b) i), tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o d'adesione.
  • b)Gli articoli 22 a 26 entrano in vigore, nei riguardi dei sette primi Paesi dell'Unione che hanno depositato strumenti di ratifica o d'adesione senza fare la dichiarazione permessa dall'alinea 1 b) ii), tre mesi dopo il deposito del settimo strumento di ratifica o d'adesione.
  • c)Riservata l'entrata in vigore iniziale, giusta le disposizioni dei commi a) e b), di ciascuno dei due gruppi di disposizioni definiti all'alinea 1 b) i) e ii), e riservate le disposizioni dell'alinea 1 b), gli articoli 1 a 26 e il Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo entrano in vigore, nei riguardi di qualsiasi Paese dell'Unione non contemplato nei commi a) e b), il quale depositi uno strumento di ratifica o d'adesione, come anche nei riguardi di qualsiasi Paese dell'Unione il quale depositi una dichiarazione secondo l'alinea 1 d), tre mesi dopo la data della notificazione, da parte del Direttore generale, di tale deposito, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento o nella dichiarazione depositata. In quest'ultimo caso, il presente Atto entra in vigore, nei riguardi di detto Paese, alla data indicata.
  • d)L'applicazione del Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo, ai sensi del suo articolo 5, e' ammessa, prima dell'entrata in vigore del presente Atto, a decorrere dal momento della firma del medesimo. 3. Nei riguardi di ciascun Paese dell'Unione che depositi uno strumento di ratifica o d'adesione, gli articoli 27 a 38 entrano in vigore il giorno in cui uno qualunque dei gruppi di disposizioni indicati all'alinea 1 b) entra in vigore per questo Paese in conformita' all'alinea 2 a) b) o c).

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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