di priorita'
- 1)La domanda internazionale puo' contenere una dichiarazione, conforme alle prescrizioni del regolamento d'esecuzione, che rivendichi la priorita' di una o piu' domande anteriori depositate in o per ogni Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale. 2-a) Fatto salvo il comma b), le condizioni e gli effetti di ogni rivendicazione di priorita' presentata conformemente al paragrafo 1) sono quelli previsti dall'articolo 4 dell'Atto di Stoccolma della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale.
- b)La domanda internazionale che rivendica la priorita' di una o piu' domande anteriori depositate in o per uno Stato contraente, puo' designare questo Stato. Se la domanda internazionale rivendica la priorita' di una o piu' domande nazionali depositate in o per uno Stato designato o la priorita' di una domanda internazionale che aveva designato un solo Stato, le condizioni e gli effetti prodotti dalla rivendicazione di priorita' in questo Stato sono quelli previsti dalla legislazione nazionale di quest'ultimo.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
