- 1)Fatto salvo il paragrafo 2.ii), occorre fornire disegni se essi sono necessari per l'intelligenza dell'invenzione.
- 2)Se l'invenzione e' tale da poter essere illustrata con disegni, pur non essendo essi necessari per la sua intelligenza:
- i)il depositante puo' includere tali disegni nella domanda internazionale all'atto del suo deposito;
- ii)ogni ufficio designato puo' esigere che il depositante fornisca tali disegni nel termine prescritto.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
