• 1)Fatto salvo il paragrafo 2.ii), occorre fornire disegni se essi sono necessari per l'intelligenza dell'invenzione.
  • 2)Se l'invenzione e' tale da poter essere illustrata con disegni, pur non essendo essi necessari per la sua intelligenza:
  • i)il depositante puo' includere tali disegni nella domanda internazionale all'atto del suo deposito;
  • ii)ogni ufficio designato puo' esigere che il depositante fornisca tali disegni nel termine prescritto.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~trattato-art7 · fonte su Normattiva