Prestazioni ai residenti all'estero Le prestazioni in denaro dovute da uno Stato contraente saranno corrisposte integralmente e senza alcuna limitazione ai titolari che risiedono nel territorio dell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo.

Testo vigente dal 17 agosto 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-08-06;260~convenzione-art6 · fonte su Normattiva