Ratifica ed esecuzione della convenzione UNIDROIT sul factoring internazionale, fatta ad Ottawa il 28 maggio 1988
Art. 23 (Convenzione)
1. - La presente Convenzione e' depositata presso il Governo del Canada. 2. - Il Governo del Canada:
- a)informa tutti gli Stati che hanno sottoscritto la presente Convenzione o che vi abbiano aderito e il Presidente dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (Unidroit) su:
- i)ogni nuova sottoscrizione e ogni deposito di strumenti di ratifica; accettazione, approvazione o adesione e sulla data in cui tale sottoscrizione o tale deposito si sono verificati;
- ii)ogni dichiarazione resa in virtu' degli articoli 16, 17 e 18;
- iii)ogni revoca di dichiarazione resa in virtu' del paragrafo 4 dell'articolo 19;
- iv)la data di entrata in vigore della presente Convenzione;
- v)il deposito di ogni strumento di denuncia della presente Convenzione, cosi' come sulla data in cui tale deposito si e' verificato e sulla data a decorrere dalla quale la denuncia produce i suoi effetti;
- b)trasmette copie conformi e certificate della presente Convenzione a tutti gli Stati firmatari, a tutti gli Stati che vi abbiano aderito e al Presidente dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (Unidroit). Del che fanno fede i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, che a tal fine hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Ottawa, il ventotto di maggio del millenove-centottantotto in un solo originale del quale le versioni inglese e francese sono ugualmente autentiche.
Testo vigente dal 31 luglio 1993
