[1]DENUNCIA

[2]La presente Convenzione rimarra' in vigore a tempo indeterminato, ma ciascuno Stato contraente potra' denunciarla, entro il 30 giugno incluso di ciascun anno solare a partire dal quinto anno successivo a quello della sua ratifica, notificandone la cessazione per iscritto e per via diplomatica all'altro Stato contraente. In caso di detta denuncia, la Convenzione cessera' di essere applicabile: (a) in Canada (i) con riferimento all'imposta trattenuta alla fonte, sulle somme pagate a non-residenti o iscritte a loro credito il, o successivamente al, primo giorno di gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui e' stata notificata la denuncia; e (ii) con riferimento alle altre imposte canadesi, per gli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, primo giorno di gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui e' stata notificata la denuncia; (b) in Italia con riferimento ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, primo giorno di gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui e' stata notificata la denuncia. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. FATTA a Ottawa il 3 giugno 2002, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, inglese e francese, tutti i testi facenti egualmente fede.

[3]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO REPUBBLICA ITALIANA: DEL CANADA:

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 14 aprile 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-03-24;42~convenzione-art29 · fonte su Normattiva