[1]nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico

[2]1. Le Parti promuovono la cooperazione bilaterale a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale (DPI). 2. La cooperazione in campo scientifico e tecnologico riguarda: - scambi di informazioni in campo scientifico e tecnologico; - organizzazione di riunioni congiunte su questioni scientifiche; - attivita' comuni di ricerca e sviluppo tecnologico; - attivita' di formazione e programmi di mobilita' per scienziati, ricercatori e specialisti delle due Parti impegnati in attivita' di ricerca e sviluppo tecnologico; 3. Una siffatta cooperazione si basa su intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna delle Parti definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di DPI.

Testo vigente dal 16 settembre 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260~art102 · fonte su Normattiva