[1]Cooperazione a livello di ricerca e sviluppo tecnologico

[2]Le Parti promuovono la cooperazione a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale.

[3]La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di ricerca e sviluppo tecnologico.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~art109 · fonte su Normattiva