[1]Concessioni della Comunita' relative alle importazioni di prodotti agricoli originari della Serbia

[2]1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce tutte le restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti agricoli originari della Serbia e le misure di effetto equivalente. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Serbia, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata. Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti di "baby beef" definiti nell'allegato II e originari della Serbia al 20% del dazio ad valorem e al 20% del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune comunitaria, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 8700 tonnellate, espresse in peso carcasse. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' concede l'accesso in franchigia doganale per le importazioni nella Comunita' dei prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari della Serbia, entro i limiti di un contingente tariffario annuale di 180 000 t (peso netto).

Testo vigente dal 11 settembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151~art26 · fonte su Normattiva