1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originati della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e le misure d'effetto equivalente. 2. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originati della Comunita' e le misure d'effetto equivalente.

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260~art26 · fonte su Normattiva