1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, ne' oneri di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, ne' si aumentano quelli gia' applicati. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, ne' misure d'effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, ne' sono rese piu' restrittive quelle esistenti. 3. Fatte salve le concessioni riconosciute a norma dell'articolo 26, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agrarie da parte della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e della Comunita' o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purche' rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati III, IV a, IV b, IV c, V a, V b.
Testo vigente dal 16 settembre 2003
