[1]Standstill

[2]1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, o oneri di effetto equivalente, negli scambi fra la Comunita' e la Serbia, ne' si aumentano quelli gia' applicati. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative alle importazioni o alle esportazioni, o misure di effetto equivalente, negli scambi fra la Comunita' e la Serbia, ne' sono rese piu' restrittive quelle esistenti. 3. Fatte salve le concessioni riconosciute a norma degli articoli 26, 27, 28, 29 e 30, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche della Serbia e della Comunita' in materia di agricoltura e di pesca o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purche' rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati II -V e al protocollo 1.

Testo vigente dal 11 settembre 2010

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151~art36 · fonte su Normattiva