[1]Standstill
[2]1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, o oneri di effetto equivalente, negli scambi fra la Comunita' e la Serbia, ne' si aumentano quelli gia' applicati. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative alle importazioni o alle esportazioni, o misure di effetto equivalente, negli scambi fra la Comunita' e la Serbia, ne' sono rese piu' restrittive quelle esistenti. 3. Fatte salve le concessioni riconosciute a norma degli articoli 26, 27, 28, 29 e 30, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche della Serbia e della Comunita' in materia di agricoltura e di pesca o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purche' rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati II -V e al protocollo 1.
Testo vigente dal 11 settembre 2010
