[1]di penuria

[2]1. Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo comporti:

  • a)una penuria critica, o la minaccia di penuria critica, di generi alimentari o di altri prodotti essenziali per la Parte esportatrice, oppure
  • b)una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la Parte esportatrice applichi restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure o oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano probabilmente comportare, gravi difficolta' per la Parte esportatrice, quest'ultima puo' adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo. 2. Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dei dispositivi dell'accordo. Dette misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, ne' una restrizione dissimulata agli scambi, e sono revocate quando non sussistono piu' le condizioni che ne giustificano il mantenimento. 3. Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Parte interessata, sia essa la Comunita' o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, fornisce quanto prima al comitato di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le Parti, nell'ambito del comitato di stabilizzazione e di associazione, possono convenire su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficolta'. Qualora non venga raggiunto un accordo entro trenta giorni da quando la questione e' stata presentata al comitato di stabilizzazione e di associazione, la Parte esportatrice puo' applicare le misure del caso alle esportazioni del prodotto in questione. 4. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata, sia essa la Comunita' o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, puo' applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra Parte. 5. Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo vengono immediatamente notificate al comitato di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

Testo vigente dal 16 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260~art38 · fonte su Normattiva