Qualora l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3 comporti:

  • i)la riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la parte esportatrice applichi restrizioni quantitative, dazi doganali all'esportazione oppure misure o tasse di effetto equi- valente o
  • ii)una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di un pro- dotto essenziale per la parte esportatrice, e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo a gravi difficolta' per la parte esportatrice, quest'ultima puo' adottare le misure del caso nelle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 26. Deve trattarsi di misure non discriminatorie, da abolire quando la situazione non ne giustifichi piu' il mantenimento in vigore.

Testo vigente dal 30 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~art25 · fonte su Normattiva