1. Qualora l'osservanza dell'articolo 17, paragrafo 3 comporti:

  • i)la riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la Parte esportatrice applica, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione o misure di effetto equivalente, o
  • ii)una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice, e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficolta' per la Parte esportatrice, quest'ultima puo' prendere le misure del caso secondo le procedure di cui al paragrafo 2. 2. Le difficolta' derivanti dalle situazioni di cui al paragrafo 1 vengono sottoposte al Comitato di associazione, che puo' prendere tutte le decisioni necessarie per porvi rimedio. Qualora il Comitato non abbia preso una decisione in tal senso entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte esportatrice puo' applicare le misure del caso alle esportazioni del prodotto interessato. Deve trattarsi di misure non discriminatorie, da abolire quando la situazione non ne giustifichi piu' il mantenimento in vigore.

Testo vigente dal 27 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382~art25 · fonte su Normattiva