1. L'associazione verra' realizzata completamente durante un periodo transitorio della durata massima di dieci anni diviso in due fasi successive. La suddivisione in due fasi consentira' di applicare gradualmente le disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e di concentrarsi, durante la prima fase, sui settori descritti in appresso ai titoli III, V, VI e VII. 2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 108 provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione del presente accordo e i progressi compiuti dalla ex Repubblica jugoslava di Macedonia nell'attuare le riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche in base a quanto enunciato nel preambolo e in conformita' dei principi generali stabiliti nel presente accordo. 3. Quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta i progressi compiuti e decide il passaggio alla seconda fase e la durata di questa, nonche' gli eventuali cambiamenti da apportare alle disposizioni che la disciplinano. A tal fine, esso tiene conto dei risultati del suddetto esame. 4. Le due fasi previste nei paragrafi 1 e 3 non si applicano al Titolo IV.

Testo vigente dal 16 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260~art5 · fonte su Normattiva