[1]L'associazione e' realizzata progressivamente e viene completata entro un periodo transitorio non superiore a sei anni.

[2]Il consiglio di stabilizzazione e di associazione, istituito ai sensi dell'articolo 115, controlla periodicamente, di norma una volta all'anno, l'applicazione del presente accordo e l'adozione e l'attuazione delle riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche da parte della Bosnia-Erzegovina. Tale verifica e' eseguita alla luce del disposto del preambolo e conformemente ai principi generali del presente accordo. Si tiene debitamente conto delle priorita' stabilite nel partenariato europeo attinenti al presente accordo e si assicura la coerenza con i meccanismi istituiti nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione, in particolare con la relazione sui progressi compiuti in tale processo.

[3]Basandosi su questa verifica il consiglio di stabilizzazione e di associazione formula raccomandazioni e adotta eventualmente decisioni. Qualora durante la verifica siano individuate difficolta' particolari, queste sono esaminate conformemente ai meccanismi di composizione delle controversie istituiti dal presente accordo.

[4]Il processo di associazione viene completato progressivamente. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo il consiglio di stabilizzazione e di associazione procede ad una revisione completa dell'applicazione dell'accordo stesso. In base a tale revisione, il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta i progressi compiuti dalla Bosnia-Erzegovina e adotta eventualmente decisioni relative alle fasi successive del processo di associazione.

[5]La revisione non riguarda la libera circolazione delle merci, per la quale il titolo IV fissa un calendario specifico.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~art8 · fonte su Normattiva