[1]di carattere generale

[2]1. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originari della Comunita': (a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunita' ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo; (b) i prodotti ottenuti nella Comunita' in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto cella Comunita' di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo. 2. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia; (a) i prodotti interamente ottenuti nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo; (b) i prodotti ottenuti nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.

Testo vigente dal 16 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260~protocollo-n-4-art2 · fonte su Normattiva