1. La Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, consolidando i legami economici esistenti sulla base piu' ampia possibile, a vantaggio di entrambe le Parti. 2. Vengono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale della ex Repubblica jugoslava di Macedonia. L'elaborazione di tali politiche deve tenere pienamente conto, fin dall'inizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilita' con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso. 3. Le politiche di cooperazione vanno integrate in un contesto regionale di cooperazione. Va rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra la ex Repubblica jugoslava di Macedonia e i paesi limitrofi, compresi gli Stati membri, contribuendo in tal modo alla stabilita' regionale. Il Consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' stabilire priorita' tra le politiche di cooperazione descritte in appresso e all'interno di queste.

Testo vigente dal 16 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260~art80 · fonte su Normattiva