[1]Modalita' di cooperazione

[2]Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, e in conformita' con la propria legislazione nazionale, le Parti cooperano con le seguenti modalita': (a) scambio di informazioni su reati, criminali, organizzazioni criminali, il loro modus operandi, strutture e contatti di interesse per entrambe le Parti; (b) scambio di informazioni sui gruppi terroristici attivi nei loro rispettivi territori, le persone collegate ad essi e le relative attivita' svolte; (c) scambio di informazioni sugli strumenti legislativi e scientifici per la lotta contro la criminalita', incluse le informazioni sull'analisi relativa alla minaccia criminale; (d) scambio delle migliori prassi sulla formazione dei funzionari di polizia e l'uso di tecniche specialistiche per il contrasto della criminalita', con la possibilita' di organizzare scambi di esperti e attivita' congiunte di formazione; (e) scambio e analisi delle informazioni sulle sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori, sui luoghi e i metodi della loro produzione e fabbricazione, sui canali e i mezzi impiegati dai trafficanti, comprese le modalita' di occultamento, nonche' sulle relative tecniche di analisi; (f) scambio di informazioni operative finalizzate all'identificazione e alla localizzazione di persone, oggetti e denaro riferibili ad attivita' connesse al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, ai luoghi e metodologie di produzione, ai canali e mezzi usati dai trafficanti, nonche' alle pertinenti tecniche di occultamento; (g) adozione delle misure necessarie a coordinare l'attuazione di speciali tecniche investigative, come le consegne controllate, la sorveglianza e le operazioni sotto copertura; (h) scambio di informazioni sulle metodologie impiegate per combattere la tratta di esseri umani e il traffico di migranti attraverso le frontiere; (i) scambio di informazioni sui passaporti e altri documenti di' viaggio, i visti, i timbri di ingresso ed uscita al fine di individuare i documenti contraffatti; (j) esecuzione delle concrete richieste di assistenza previste dall'Articolo 4; (k) possibile scambio di Ufficiali di Collegamento da inviare nei Paesi interessati; (l) possibile scambio reciproco di esperti di polizia per periodi stabiliti dalle Parti al fine di promuovere e attuare operazioni congiunte; (m) scambio di altre informazioni ritenute di interesse da un'autorita' competente di una Parte per l'autorita' competente dell'altra Parte.

Testo vigente dal 21 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-12-04;193~allegato-art3 · fonte su Normattiva