1. La cooperazione nel settore doganale mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e a ravvicinare il sistema doganale della ex Repubblica jugoslava di Macedonia a quello della Comunita', in modo da agevolare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo. 2. In particolare, la cooperazione comprende: - scambi di informazioni, anche sui metodi d'indagine; - lo sviluppo di infrastrutture transfrontaliere tra le parti; - la possibile interconnessione tra i sistemi di transito della Comunita' e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, nonche' l'adozione e l'impiego del documento amministrativo unico (DAU); - la semplificazione dei controlli e delle formalita' per il trasporto di merci; - il sostegno all'introduzione di moderni sistemi di informazione doganale. 3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dagli articoli 76, 77 e 78, l'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative delle Parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali e' disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 5.

Testo vigente dal 16 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260~art88 · fonte su Normattiva