[1]alla criminalita' e alle altre attivita', illecite e azioni di prevenzione

[2]1. Le Parti decidono di collaborare per combattere e prevenire le attivita' criminali e illegali, organizzate o meno, quali: - tratta di esseri umani; - attivita' economiche illecite, segnatamente corruzione, transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e transazioni relative a prodotti illegali o contraffatti; - traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope; - contrabbando; - traffico illecito di armi; - terrorismo. La cooperazione in tali settori e' oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento tra le Parti. 2. L'assistenza tecnica e amministrativa nel settore puo' comprendere: - l'elaborazione della legislazione nazionale nel settore del diritto penale; - una maggiore efficienza delle istituzioni incaricate di combattere e prevenire la criminalita'; - la formazione del personale e lo sviluppo delle strutture investigative; - la definizione di misure volte a prevenire la criminalita'.

Testo vigente dal 16 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260~art78 · fonte su Normattiva