[1]Concessioni della Comunita' riguardanti i prodotti industriali
[2]1. I dazi doganali sulle importazioni nella Comunita' e gli oneri di effetto equivalente sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Serbia. 2. Le restrizioni quantitative alle importazioni nella Comunita' e le misure di effetto equivalente sono abolite all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Serbia.
Testo vigente dal 11 settembre 2010
