[1]Concessioni della Comunita' riguardanti i prodotti industriali

[2]1. I dazi doganali sulle importazioni nella Comunita' e gli oneri di effetto equivalente sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Serbia. 2. Le restrizioni quantitative alle importazioni nella Comunita' e le misure di effetto equivalente sono abolite all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Serbia.

Testo vigente dal 11 settembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151~art20 · fonte su Normattiva