[1]di carattere generale

[2]1. I prodotti originari della Comunita' importati nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e i prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia importati nella Comunita' beneficiano delle disposizioni del presente Accordo su presentazione: (a) di un certificato di circolazione EUR. 1, il cui modello figura nell'allegato III; oppure (b) nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo e' riportato nell'allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") che descrive i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. 2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'Accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

Testo vigente dal 16 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260~protocollo-n-4-art16 · fonte su Normattiva