[1]generali
[2]1. I prodotti originari della Comunita' importati in Bosnia-Erzegovina e i prodotti originari della Bosnia-Erzegovina importati nella Comunita' beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione:
- a)di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III; o
- b)nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, di una dichiarazione (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo della dichiarazione su fattura figura nell'allegato IV.
[3]2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.
Testo vigente dal 25 giugno 2010
