[1]Requisiti generali

[2]1. I prodotti originari della Comunita' importati in Serbia e i prodotti originari della Serbia importati nella Comunita' beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione:

  • a)di un certificato di circolazione EUR. 1, il cui modello figura nell'allegato III; o
  • b)nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, di una dichiarazione (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo della dichiarazione su fattura figura nell'allegato IV. 2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

Testo vigente dal 11 settembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151~protocollo-3-art16 · fonte su Normattiva