[1]PROTOCOLLO N. 5
[2]RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE NEL SETTORE DOGANALE
[3]ARTICOLO 1 Definizioni
[4]Ai sensi del presente protocollo valgono le seguenti definizioni: (a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori della Comunita' europea e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo; (b) "autorita' richiedente": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo; (c) "autorita' interpellata": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo; (d) "dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile; (e) "operazione che viola la legislazione doganale": tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.
Testo vigente dal 16 settembre 2003
