[1]PROTOCOLLO N. 5

[2]RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE NEL SETTORE DOGANALE

[3]ARTICOLO 1 Definizioni

[4]Ai sensi del presente protocollo valgono le seguenti definizioni: (a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori della Comunita' europea e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo; (b) "autorita' richiedente": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo; (c) "autorita' interpellata": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo; (d) "dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile; (e) "operazione che viola la legislazione doganale": tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.

Testo vigente dal 16 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260~protocollo-n-5-art1 · fonte su Normattiva