[1]PROTOCOLLO
[2]RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA
[3]TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE
[4]ARTICOLO I
[5]Definizioni
[6]Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:
- a)"legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- b)"autorita' richiedente": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;
- c)"autorita' interpellata" l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
- d)"dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile.
- e)"operazioni contrarie alla legislazione doganale": qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale.
Testo vigente dal 22 novembre 2003
