[1]PROTOCOLLO N. 7 RELATIVO ALL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA NEL SETTORE DOGANALE
[2]ARTICOLO 1 Definizioni
[3]Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni;
- a)"legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o normative applicabili sul territorio delle Parti contraenti che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- b)"autorita' richiedente": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;
- c)"autorita' interpellata": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda di assistenza in materia doganale in base al presente protocollo;
- d)"dati a carattere personale": qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile;
- e)"operazione che viola la legislazione doganale": tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.
Testo vigente dal 30 luglio 2004
