[1]PROTOCOLLO N. 7 RELATIVO ALL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA NEL SETTORE DOGANALE

[2]ARTICOLO 1 Definizioni

[3]Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni;

  • a)"legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o normative applicabili sul territorio delle Parti contraenti che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
  • b)"autorita' richiedente": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;
  • c)"autorita' interpellata": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda di assistenza in materia doganale in base al presente protocollo;
  • d)"dati a carattere personale": qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile;
  • e)"operazione che viola la legislazione doganale": tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.

Testo vigente dal 30 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~protocollo-7-art1 · fonte su Normattiva