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[1]VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA

[2]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[3]Articolo unico.

[4]E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 812, recante norme per la disciplina del mercato dei bozzoli di produzione nazionale, con le seguenti modificazioni:

[5]Dopo l'art. 13 e' inserito un nuovo art. 14 del seguente tenore:

[6]«Gli atti (note, conti, fatture, ecc.), strettamente connessi con le operazioni di ammasso dei bozzoli sono esenti dalla tassa di bollo».

[7]Gli articoli 14, 15 e 16 del decreto suddetto assumono rispettivamente i numeri 15, 16 e 17.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 23 dicembre 1937 - Anno XVI

[10]VITTORIO EMANUELE

[11]Mussolini - Rossoni - Solmi - Di Revel - Lantini.

[12]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 10 marzo 1938 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-12-23;2623~art1 · fonte del testo