Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1936
Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1936 al 16 dicembre 2009. 266 parole tolte, 20 parole aggiunte in 19 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA
tolto: IMPERATORE D'ETIOPIA
tolto: Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 317, concernente la disciplina dell'acquisto e della distribuzione delle lane di produzione nazionale, con le seguenti modificazioni:
tolto: All'articolo 3 e' aggiunto il seguente comma:
tolto: «Per agevolare la raccolta e la distribuzione della lana le organizzazioni economiche dei produttori hanno facolta' di raccogliere la lana per tenerla a disposizione dell'Autorita' militare, a norma dell'art. 1, per distribuirla secondo le norme dello stesso articolo, previo apprezzamento da parte delle Commissioni di cui all'art. 6».
tolto: Il 1° comma dell'art. 5 e' sostituito dal seguente:
tolto: «Il prezzo della lana (base lavata a fondo) e' ragguagliato, a seconda delle varie qualita', a quello medio dei vari tipi di lana quotati sui mercati, in base alle quotazioni correnti ai primi di aprile 1936. Il prezzo e' per merce imballata franco magazzino di consegna».
tolto: All'art. 7 e' aggiunto il seguente comma:
tolto: «Nei casi di consegna della lana da parte delle organizzazioni di cui al 2° comma dell'art. 3, il pagamento ai produttori di lana sara' fatto direttamente dalle organizzazioni stesse».
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 8 giugno 1936 - Anno XIV
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: Mussolini - Solmi - Di Revel - Rossoni.
tolto: Visto, il Guardasigilli: Solmi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1936-06-08;1523~art1 · fonte del testo