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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanta segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1213, concernente la ratizzazione delle semestralita' arretrate sui mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario, con l'aggiunta del seguente articolo:

[8]«Art. 3. - Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento ed ai mutui da esso effettuati».

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 13 marzo 1933 - Anno XI

[11]VITTORIO EMANUELE

[12]MUSSOLINI - JUNG - ACERBO - DE FRANCISCI.

[13]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Testo in vigore dal 12 aprile 1933 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1933-03-13;263~art1 · fonte del testo