1. Ciascuna Parte contraente potra' denunciare il presente Accordo mediante notifica, indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. La denunzia avra' effetto quindici mesi dopo la data di ricezione di detta notifica da parte del Segretario generale.
Testo vigente dal 6 giugno 1977
