1. Il presente Accordo entrera' in vigore un anno dopo che cinque degli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 9 lo avranno firmato senza riserva di ratifica oppure avranno depositato il proprio strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ciascuno Stato che ratifichera' il presente Accordo o vi aderira' dopo che cinque Stati lo avranno firmato senza riserva di ratifica oppure avranno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione, il presente Accordo entrera' in vigore un anno dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione da parte di tale Stato.

Testo vigente dal 6 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-02;264~accordo-art11 · fonte su Normattiva