1. Ogni Stato parte alla presente Convenzione potra' proporre un emendamento e depositare la sua proposta presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunichera' la proposta di emendamento agli Stati parte domandando loro di fargli conoscere se sono favorevoli alla organizzazione di una Conferenza di Stati parti, in vista dell'esame della proposta e della sua messa ai voti. Se, nei quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno il terzo degli Stati parti si pronuncia a favore dello svolgimento di detta Conferenza, il Segretario generale organizzera' la conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza sara' sottoposto dal Segretario generale all'accettazione di tutti gli Stati parti. 2. Un emendamento adottato in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entrera' in vigore allorche' i due terzi degli Stati parti alla presente Convenzione avranno informato il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che lo hanno accettato, in conformita' alla procedura prevista dalle loro rispettive costituzioni. 3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno cogenti per gli Stati parti che gli abbiano accettati, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da ogni emendamento anteriore che avranno accettato.

Testo vigente dal 18 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-03;498~convenzione-art29 · fonte su Normattiva