1. Qualsiasi Parte Contraente potra' proporre uno o piu' emendamenti al presente Accordo. Il testo di ogni progetto di emendamento sara' comunicato al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che lo comunichera' a tutte le Parti Contraenti e lo portera' a conoscenza degli altri Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 16 del presente Accordo. 2. Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data della comunicazione da parte del Segretario Generale del progetto di emendamento, qualsiasi Parte Contraente potra' far conoscere al Segretario Generale:

  • a)che ha un'obiezione circa l'emendamento proposto, o
  • b)che, pur intendendo accettare il progetto di emendamento, le condizioni necessarie a tale accettazione non siano state ancora soddisfatte nel proprio Stato. 3. Fintantoche' una Parte Contraente che ha inviato la comunicazione prevista nel paragrafo 2 b) del presente articolo non avra' notificato la propria accettazione al Segretario Generale essa potra', entro un termine di nove mesi a decorrere dalla fine del termine di sei mesi previsto per l'invio della comunicazione, presentare un'obiezione all'emendamento proposto 4. Se viene formulata un'obiezione al progetto di emendamento secondo le condizioni previste dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, sara' considerato come non accettato e non avra' effetto. 5. Se non viene formulata alcuna obiezione al progetto di emendamento secondo le condizioni previste dai paragrafi 2 e 3 di presente articolo, l'emendamento sara' considerato accettato alla data seguente:
  • a)se nessuna Parte Contraente ha inviato comunicazioni in applicazione del paragrafo 2 b) del presente articolo, alla fine del termine di sei mesi previsto dallo stesso paragrafo 2 del presente articolo;
  • b)se almeno una Parte Contraente ha inviato una comunicazione in applicazione del paragrafo 2 b) del presente articolo, alla data piu' vicina delle due date seguenti: - data alla quale tutte le Parti Contraenti che hanno inviato tale comunicazione avranno notificato al Segretario Generale la loro accettazione del progetto, data che sara' tuttavia differita alla scadenza del termine di sei mesi previsto dal paragrafo 2 del presente articolo, qualora tutte le accettazioni siano state notificate prima della scadenza di detto termine; - scadenza del termine di nove mesi previsto dal paragrafo 3 del presente articolo. 6. Ogni emendamento giudicato accettato entrera' in vigore tre mesi dopo la data in cui sara' stato giudicato accettato. 7. Il Segretario Generale inviera' il piu' presto possibile una notifica a tutte le Parti Contraenti per far loro conoscere se e' stata formulata un'obiezione contro il progetto di emendamento conformemente al paragrafo 2 a) del presente articolo e se una o piu' Parti Contraenti gli hanno inviato una comunicazione conformemente al paragrafo 2 b) del presente articolo. Nel caso in cui una o piu' Parti Contraenti abbiano inviato tale comunicazione, egli notifichera' ulteriormente a tutte le Parti Contraenti se la o le Parti Contraenti che hanno inviato tale comunicazione muovono un'obiezione contro il progetto di emendamento o l'accettano. 8. Indipendentemente dalla procedura relativa all'emendamento di cui ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, l'Allegato al presente Accordo potra' essere modificato in seguito ad accordo fra le amministrazioni competenti di tutte le Parti Contraenti; qualora l'amministrazione competente di una Parte Contraente abbia dichiarato che il proprio diritto nazionale la obbliga a subordinare il proprio accordo all'ottenimento di un'autorizzazione speciale a tal fine o all'approvazione di un organo legislativo, il consenso alla modifica dell'Allegato dell'amministrazione competente della Parte Contraente in questione non sara' considerato come dato se non al momento in cui detta amministrazione competente avra' dichiarato al Segretario Generale che sono state ottenute le autorizzazioni o le approvazioni richieste. L'accordo fra le amministrazioni competenti stabilira' la data di entrata in vigore dell'Allegato modificato e potra' prevedere che, durante un periodo transitorio, restera' in vigore il precedente Allegato, in tutto o in parte, contemporaneamente all'Allegato modificato.

Testo vigente dal 17 aprile 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-03-06;112~art23 · fonte su Normattiva