Oltre alle notifiche previste dagli articoli 17 e 18 del presente Accordo, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite comunichera' agli Stati indicati nel paragrafo 1 dell'articolo 9 del presente Accordo, nonche' agli Stati divenuti Parti contraenti in applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 9 del presente Accordo:
- a)le firme, le ratifiche e le adesioni in conformita' dell'articolo 9;
- b)le date di entrata in vigore del presente Accordo in conformita' all'articolo 11;
- c)le denunzie, conformemente all'articolo 12;
- d)l'abrogazione del presente Accordo, conformemente all'articolo 13;
- e)le notifiche ricevute in conformita' degli articoli 10 e 14;
- f)le dichiarazioni e le notifiche ricevute in base ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 16;
- g)l'entrata in vigore di ogni emendamento conformemente all'articolo 18.
Testo vigente dal 6 giugno 1977
