Le Parti contraenti prenderanno le misure necessarie affinche' la conformita' alle norme dei mezzi di trasporto, menzionati nell'articolo 1 del presente Accordo, sia controllata e verificata in base alle disposizioni delle appendici 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 1 del presente Accordo. Ciascuna Parte contraente riconoscera' la validita' degli attestati di conformita' rilasciati, conformemente al paragrafo 4 dell'appendice 1 dell'allegato 1 del presente Accordo, dall'autorita' competente di un'altra Parte contraente. Ciascuna Parte contraente puo' riconoscere la validita' degli attestati di conformita' rilasciati, rispettando le condizioni previste nelle appendici 1 e 2 dell'allegato 1 del presente Accordo, dall'autorita' competente di uno Stato che non e' Parte contraente.
Testo vigente dal 6 giugno 1977
