[1]dei controlli

[2]1. Le Parti contraenti si adopereranno al fine di Predisporre per quanto necessario e dove cio' sia possibile, posti di controllo della conformita' alle norme tecniche, in corrispondenza delle esigenze del traffico, Agevolare la circolazione delle merci, in particolare mediante il coordinamento degli orari di lavoro del servizio incaricato del controllo di conformita' alle norme tecniche e dei servizi doganali, ed accettando di espletare, al di fuori degli orari normali, formalita' per le merci deperibili, qualora l'arrivo di queste ultime sia stato preventivamente annunciato. 2. Il controllo della conformita' alle norme tecniche potra' essere anche effettuato in punti situati all'interno del paese purche', sulla base delle motivazioni addotte e dei mezzi di trasporto utilizzati, risulti che le merci - e particolarmente i prodotti deperibili - non possono alterarsi durante il trasporto. 3. Nell'ambito delle convenzioni in vigore, le Parti contraenti si adopereranno per ridurre, nella misura del possibile, i controlli materiali effettuati durante il percorso sulle merci deperibili soggette al controllo della conformita' alle norme tecniche. 4. Le Parti contraenti organizzeranno il controllo della conformita' alle norme tecniche armonizzando, ogniqualvolta cio' sia possibile, le procedure del servizio responsabile di tali controlli e, all'occorrenza, dei servizi competenti per gli altri controlli ed ispezioni. 5. Nel caso di merci deperibili trattenute in attesa dei risultati del controllo della conformita' alle norme tecniche, i competenti servizi di controllo delle Parti contraenti si adopereranno affinche' il deposito delle merci o la sosta dei mezzi di trasporto avvengano con il minimo di formalita' doganali, in condizioni che consentano la conservazione delle merci.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435~allegato-5-art4 · fonte su Normattiva