[1]dei controlli

[2]1. Le Parti contraenti si adopereranno al fine di: Predisporre, per quanto necessario ed ove cio' sia possibile, apposite attrezzature per l'ispezione fitosanitaria, il deposito, la disinfestazione e la disinfezione, in corrispondenza delle esigenze del traffico. Agevolare la circolazione delle merci, in particolare mediante il coordinamento degli orari di lavoro dei servizi fitosanitari e dei servizi doganali ed accettando di espletare, al di fuori degli orari normali, le formalita' per le merci deperibili, qualora sia stato preventivamente annunciato del loro arrivo. 2. L'ispezione fitosanitaria dei vegetali e dei prodotti vegetali potra' essere effettuata anche in punti situati all'interno del paese purche', sulla base delle motivazioni addotte e dei mezzi di trasporto utilizzati, risulti che le merci non possano dar luogo ad infestazione nel corso del trasporto. 3. Nell'ambito delle convenzioni in vigere, le Parti contraenti si adopereranno a fine di ridurre, per quanto possibile, i controlli materiali dei vegetali e da prodotti vegetali deperibili effettuati durante il percorso. 4. Qualora le merci debbano essere poste in deposito in attesa dei risultati dell'ispezione fitosanitaria i competenti servizi di controllo delle Parti contraenti faranno il necessario affinche' tale deposito sia effettuato con il minimo di formalita' doganali, in condizioni che assicurino la quarantena e la conservazione delle merci.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435~allegato-4-art4 · fonte su Normattiva