Le disposizioni del presente Accordo non si applicano ai trasporti terrestri realizzati per mezzo di contenitori, senza trasbordo della merce, a condizione che questi trasporti siano preceduti o seguiti da un tragitto marittimo, diverso da quelli indicati nel paragrafo 2 dell'articolo 3 del presente Accordo.
Testo vigente dal 6 giugno 1977
