1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafi 1, 3 e 4, sono considerati come trasportati direttamente dagli Stati ACP nella Comunita' o nei paesi e territori oppure dalla Comunita' o dai paesi e territori negli Stati ACP i prodotti il cui trasporto viene effettuato senza attraversare territori diversi da quelli di questi Stati, paesi e territori. Tuttavia il trasporto dei prodotti che costituiscono una sola spedizione puo' effettuarsi attraverso territori diversi da quelli degli Stati ACP, della Comunita' o dei paesi e territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi territori, purche' l'attraversamento di questi ultimi sia giustificato da motivi geografici o da esigenze di trasporto, e purche' i prodotti non vi siano stati immessi in commercio o al consumo e vi abbiano subito, eventualmente, soltanto operazioni di scarico o ricarico o altre operazioni dirette a conservarli nel loro stato. Le interruzioni e modifiche di trasporto dovute alle condizioni del mare oppure a casi di forza maggiore non possono impedire l'applicazione del regime preferenziale stabilito dal presente protocollo, purche' in occasione di queste modifiche o interruzioni i prodotti non siano stati immessi in commercio o al consumo ed abbiano subito unicamente operazioni destinate a salvaguardarli e a conservarli nel loro stato. 2. La prova che sussistono le condizioni di cui al paragrafo i e' fornita con la presentazione alle competenti autorita' doganali comunitarie:
- a)di un titolo giustificativo del trasporto unico, emesso nel paese beneficiario d'esportazione, che ha accompagnato i prodotti durante l'attraversamento del paese di transito;
- b)di un attestato rilasciato dalle autorita' doganali del paese di transito, contenente: - un'esatta descrizione delle merci; - la data dello scarico o del ricarico delle merci oppure, eventualmente, del loro imbarco o sbarco, con indicazioni delle navi utilizzate; - la certificazione delle condizioni nelle quali e' avvenuta la sosta delle merci;
- c)in mancanza dei documenti di cui sopra, di qualsiasi documento probatorio.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
